ECOBONUS del 110% : come funziona e cosa si può fare
23 Mag 2020 - Residenziale, Risparmio ed efficienza
(Aggiornamento del 23/05/2020)
L’ECOBONUS del 110% è una delle novità più importati contenute nel Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il cosiddetto Decreto Rilancio.
Come funziona
Secondo l’Ecobonus sarà possibile fare i lavori di ristrutturazione e adattamento sismico in casa godendo di un credito di imposta del 110%.
Il che equivale a dire un recupero dalle tasse in 5 anni dell’importo speso del 110%, cioè si recupera dalle tasse più di quello che si è speso, oppure sfruttando il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura che invece andrebbe ad interessare le aziende che fanno i lavori oppure le banche. (Meccanismi ancora non completamente chiariti dallo Stato e che necessitano di ulteriori approfondimenti).
Cosa si deve fare per usufruire del BONUS 110%
Il provvedimento prevede una serie di interventi “PRINCIPALI”, che danno diritto alla super detrazione del 110% (in 5 anni) e che fanno da traino per ulteriori interventi “SECONDARI”, cioè se non si fanno “per primi” gli interventi PRINCIPALI non si può usufruire della detrazione del 110% per i lavori definiti “SECONDARI” dal Decreto (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34; pag 146 e seguenti).
Il beneficio è ottenibile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Quindi non c’è fretta, aspettiamo i chiarimenti del Governo in merito a questo bonus fiscale per essere sicuri di agire nel modo corretto.
Gli interventi “PRINCIPALI” sono:
– CAPPOTTO SU SUPERFICI ORIZZONTALI E VERTICALI: interventi di isolamento termico di almeno il 25% della superficie opaca di involucri di edifici;
– RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO CONDOMINIALE: sostituzione di generatori di calore con impianti centralizzati a pompa di calore (anche ibridi) o a condensazione in condomini;
– RISCALDAMENTO UNIFAMILIARE: sostituzione del generatore di calore con pompa di calore (anche ibrida) in edifici unifamiliari;
– SISMABONUS: interventi di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.
Gli interventi “SECONDARI” sono:
– IMPIANTO FOTOVOLTAICO: con limite di spesa di 48.000€ e con limite di 2.400 €/kWp (che scende a 1.600 €/kWp nel caso di «ristrutturazione edilizia» o altri interventi di manutenzione);
– SISTEMA AD ACCUMULO: se realizzati congiuntamente o successivamente agli impianti fotovoltaici sopra nominati, sempre nello stesso limite di spesa e con un limite di 1.000 €/kWh;
– ALTRI INTERVENTI: di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013
– COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE nei condomini e nelle abitazioni .
Nel caso in cui gli interventi “SECONDARI” siano realizzati congiuntamente ad almeno un intervento “PRINCIPALE” (gli “ALTRI INTERVENTI” e la “RICARICA AUTO”, non si possono fare in abbinamento al sisma bonus), anch’essi acquisiscono il vantaggio della detrazione 110% (ripartita in 5 anni).
Inoltre gli interventi fatti nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente ad altri lavori, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).
Questo significa che (ad es.) il solo fotovoltaico, facente parte degli interventi definiti come “secondari”, non può beneficiare della super detrazione al 110%, se non fatto in abbinamento ad uno degli interventi definiti “PRINCIPALI”.
L’impianto fotovoltaico da solo beneficia della detrazione fiscale del 50 %, con recupero in 10 Anni.
Questo è quello che risulta dall’interpretazione attuale del Decreto, salvo aggiunte o modifiche.
Continueremo ad aggiornarvi, aspettiamo i Decreti attuativi che dettano le “regole” da seguire per ottenere i finanziamenti, pertanto i contenuti di questo articolo danno solo indicazioni parziali e dovranno essere aggiornati.
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